Art. 4.
(Cinema e audiovisivo europeo
ed internazionale).

      1. Al fine di promuovere la nascita di una cultura cinematografica e audiovisiva europea che contribuisca al consolidamento di una cultura comune e di favorire la più ampia diffusione culturale e commerciale della produzione italiana, la Repubblica favorisce e sostiene:

          a) gli scambi cinematografici e audiovisivi con l'estero, la coproduzione e codistribuzione di opere cinematografiche

 

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ed audiovisive attraverso accordi bilaterali o multilaterali, l'intensificazione dei rapporti artistici e industriali con gli Stati membri dell'Unione europea e con gli altri Stati esteri;

          b) la tecnologia digitale e lo sviluppo delle più evolute tecniche di doppiaggio;

          c) lo sviluppo di strumenti che stimolino la libera circolazione delle opere audiovisive nel mercato interno dell'Unione europea, anche attraverso campagne promozionali e di marketing pianificate a livello europeo.